Corso di formazione su disagio e fenomeni di bullismo. Il codice minorile
in Attualita by Daniela Corfiati - pubblicato il 2010-05-19 12:06
Lezione di diritto, ieri, per la classe di 40 docenti della scuola dell’obbligo che frequentano il ciclo di incontri su “Disagio e devianza giovanile. Il fenomeno del bullismo”, promosso dal Consorzio per l’Università di Capitanata ed organizzato in collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Foggia e il VI circolo didattico “Santa Chiara”.
“I minori ed il reato” è stato l’argomento affrontato dall’avvocato Elviro Benvenuto, componente della Commissione bullismo in seno alla Camera Minorile di Capitanata. Al centro della trattazione, l’indicazione dei principali articoli di legge che sanzionano penalmente i reati commessi da soggetti prima del compimento del 18esimo anno d’età, racchiusi in un quadro di regolamenti che costituisce nel suo insieme il diritto minorile.
Dal principio generale della carta costituzionale che stabilisce che “la responsabilità penale è personale”, l’esperto ha proseguito chiarendo che per la legge italiana “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 anni”. Il legislatore ha così escluso l’imputabilità del minore di 14 anni perché è ragionevole pensare che questi, in ragione della sua giovanissima età, sia sfornito della capacità di “intendere e di volere”; e ciò esclude anche la possibilità di adottare nei suoi confronti misure penali.
Nel caso in cui il minore abbia compiuto il 14esimo anno ma non abbia raggiunto i 18 e se gli viene riconosciuta la capacità di intendere e di volere, si può procedere con l’imputazione per il delitto commesso, ma la pena risulta diminuita.
A partire dal 18esimo anno di età tutti i soggetti responsabili di reati e delitti sono sottoposti a procedimento penale così come previsto dal codice.
L’organismo competente a giudicare i minori è il Tribunale dei Minorenni.
Casistica alla mano, l’avvocato Benvenuto ha ricordato che gli atti di bullismo molte volte, se non sempre, costituiscono dei reati (ingiuria, danneggiamento, lesioni, percosse, minacce, violenze private ed addirittura sessuali). “Chi commette atti di bullismo subisce gli stessi effetti di coloro che compiono altri tipi di delitti: cambia solo la misura della pena (se commessi da minorenni) od il tipo di reato commesso”. I giovani che hanno compiuto i 14 anni possono essere sottoposti all’arresto da parte delle Forze dell’Ordine ed affrontare un processo penale, alla fine del quale possono subire una condanna.
Il nostro ordinamento giuridico non prevede l’ergastolo per i minori, anche in caso di omicidio. Inoltre i minori ce abbiano commesso gravi reati devono essere costantemente monitorati e supportati dai servizi sociali (assistente sociale, psicologo, educatore, sociologo); facendo giusta ammenda del loro comportamento ed ammettendo la propria colpa, possono usufruire della cosiddetta “messa alla prova”, un percorso di recupero sociale guidato del ragazzo che, per un tempo dato, dovrà impegnarsi in attività di volontariato, studio e lavoro, sottostare a restrizioni sull’orario di uscita e di rientro a casa, recuperare il suo rapporto personale con la vittima, finalizzato alla conciliazione ed a riparare le conseguenze negative del reato.
Il prossimo appuntamento del corso è previsto per martedì 25 maggio, sempre presso l’Aula Magna del VI Circolo “Santa Chiara” di Foggia, con inizio alle 16.30. In programma l’intervento di Ornella Cocco, psicologa della Asl provinciale che indicherà le misure operative che è in grado di attuare l’organismo sanitario territoriale in relazione a comportamenti deviati o a rischio, in base allo sviluppo psico-fisico-relazionale del minore.



