Interrogazione a risposta scritta di Francesco Sderlenga e Maurizio Spina
in Politica by Francesco Sderlenga e Maurizio Spina - pubblicato il 2011-09-29 14:13
I sottoscritti Francesco Sderlenga e Maurizio Spina, consiglieri comunali, inoltrano, ai sensi del regolamento vigente la seguente interrogazione:
Premesso
•Che, la determina ha per oggetto la 'delega di funzioni ad un Funzionario con la qualifica di Alta Professionalità, operante presso l'Area II, ai sensi dell'art. 17 comma 1/bis del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 2 L. n. 145/2002, dello Statuto e del vigente Regolamento sull?Ordinamento degli Uffici e dei Servizi';
•Che, la norma citata per giustificare la nomina è suggestiva; tuttavia, a una semplice lettura, si rivela non solo inadeguata rispetto al caso di specie, ma perfino confermativa della illegittimità dell'operazione;
•Che, tale disposizione, infatti, prevede che 'la contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vice dirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui l'articolo 17?;
•Che, un'area della vice dirigenza, per essere ?apposita?, nel senso voluto dalla legge, deve essere 'appositamente' e 'preventivamente' individuata e istituita dall'Ente, e non certo creata, all'occorrenza, per singole persone;
•Che, si finirebbe, al contrario, per avallare una teoria perfino abnorme: vale a dire, per l'attribuzione delle posizioni organizzative e delle alte professionalità (minori rispetto alla vice dirigenza), l'Ente avrebbe (ha) l'obbligo ineludibile di preventiva istituzione di quelle posizioni; per il conferimento della vice dirigenza, invece, la stessa Amministrazione non avrebbe vincolo alcuno, potendo distribuire tali benefici sulla scorta di una autonoma decisione del dirigente;
•Che, è evidente, l'art.17-bis del d. lgs. 165/01 non può in alcuna maniera essere preso quale riferimento giuridico dell'incarico in questione;
•Che, la 'delega di funzioni dirigenziali', seppure non ancorata al predetto riferimento normativo, il delegante è solo un dirigente ad interim, quindi, per definizione, temporaneo;
•Che, non sia intesa la nomina quale attribuzione di mansioni superiori; in tal caso, però, non sfuggirà che l'art.52 dello stesso d.lgs.165/01 non è applicabile al caso in esame, visto che difettano tutti i requisiti imposti dalla norma (cfr. Comma 2);
considerato
•Che, infine, ma non per importanza, va da sé osservare che laddove a titolo gratuito (ma ciò non avrebbe evitato, tuttavia, una futura causa per mansioni superiori intenta dal delegato) la delega si sarebbe rivelata solo inutile (è ovvio, infatti, che in caso di assenza del dirigente qualcuno deve pur esercitare quelle funzioni);
•Che, qui, invece trattasi di delega che prevede, in favore del delegato, ' quale incentivo, la retribuzione di posizione nella misura massima..., nonché la corresponsione della indennità di risultato nella misura massima prevista (25%) dell'importo qualificato per retribuzione di posizione';
•Che, non essendo mai stata istituita l?Area delle vice dirigenza, l'Ente non ha previsto e stanziato alcuna spesa, almeno di massima, entro la quale agire e seguendo l?argomento, potrebbe ammettersi anche una ulteriore delega del delegato in favore di altro delegato;
•Che, il conferimento dell'incarico è evidentemente illegittimo, né una diversa veste è in grado di attribuire alla stessa nomina il fatto che una apposita conferenza del 13.7.2011, alla presenza dei dirigenti e delle A.P., abbia autorizzato o, comunque, condiviso la 'delega di funzioni dirigenziali';
•Che, delle due, l'una o la scelta è legittima, e allora non c'è bisogno di avere il consenso di una estemporanea conferenza; oppure, legittima non è, con la conseguenza che nessun dirigente o A.P., per quanto in conferenza, potrà renderla tale.
interrogano il Sindaco e l'Assessore competente per sapere
•se l'incarico è legittimamente conferibile;
•se, nel caso di specie, non si ravvisi l'ipotesi di danno erariale.



